Centro di Studi Internazionali “G.B. Dèlfico” — Atri (Te)

TRUST E PASSAGGIO GENERAZIONALE: il caso di CUCCINELLI (intervista al prof.Mauo Norton rosati Delfico)

UN TRUST PER CUCCINELLI

 

E’ d’attualita’ la istituzione di un “trust irrevocabile” da parte di imprenditori al fine di meglio utilizzare e pianificare il cd. “passaggio generazionale”.

In umbria il famoso CUCCINELLI ha istituito un trust cui ha devoluto la totalita’ delle partecipazioni della propria azienda di Solomeo a favore degli eredi con la supervisione di un collegio di Trustee.

Chiediamo al prof.Mauro Rosati di Monteprandone, uno dei massimi esperti internazionali del trust, ,professore ordinario di diritto della common law e del trust internazionale presso l’universita’ di Lugano –LUDES , e presso la Albany Int.School (UK) ,la filosofia di tale istituto.

Il Prof.Rosati è altersi autore di due pubblicazioni in tema di Trust in Cina e Trust in Giappone.

 

Ma perché il Trust?

 

 

 

 

Ogni  anno migliaia di imprese familiari cessano la loro attività per problemi legati alla successione in azienda: ciò avviene a causa di mancata preparazione a tale evento ed alle scarse soluzioni legislative a tale problema.

Il passaggio generazionale nell’impresa, se non progettato per tempo dall’imprenditore quando è ancora in vita, conduce spesso a conflitti all’interno della sua famiglia con riflessi devastanti per l’impresa.

La delicatezza del passaggio generazionale non riguarda solo l’impresa, ma interessa anche la successione nel patrimonio di famiglia.

Quindi il Trust è una utile applicazione per programmare il passaggio generazionale?

Certamente! Con duplice intento:

a. nell’azienda,assicurando  continuità di gestione nell’impresa; 

b. nel patrimonio di famiglia. 

Il passaggio generazionale in azienda e nel patrimonio familiare, anche nei casi in cui può sembrare semplice, deve essere affrontato per tempo e pianificato in modo obiettivo.

Il Trust si è rivelato lo strumento più efficiente nel caso in cui:

  1. sia già stato individuato il successore, ma occorre individuare e gestire le condizioni, le modalità ed i tempi del passaggio dei beni di famiglia o dell’azienda;
  2. sia quando:
  • il successore non ci sia ancora (perché per esempio è minore di età);
  • il successore ci sia, ma non presenta il carattere e le attitudini necessarie a gestire ed amministrare l’azienda o i beni di famiglia;
  • esistono più successori, ma si teme che un eventuale disaccordo tra di essi possa ostacolare od addirittura paralizzare l’andamento dell’azienda;
  • solo un successore ha manifestato interesse all’azienda.
  • E nel caso di azienda in successione senza un erede diretto?

 Maggiormente è indispensabile l’utilizzo del Trust!

La sig.ra Laura, ad esempio,  non più giovanissima, senza figli, né parenti, è rimasta vedova da poco.

A seguito della scomparsa del marito ha ricevuto per successione la partecipazione quale unico socio di una società che svolge da sempre in città importante attività commerciale.

La sig.ra Laura non vuole cedere l’azienda in quanto, anche dopo la sua morte, desidera:

a.  garantire la continuazione della storica attività dell’azienda;

b.  conservare lo spirito ed i valori impressi dal marito nella gestione della stessa;

c.  mantenere l’occupazione agli attuali dipendenti, a cui si sente legata da un rapporto di stima ed affetto;

d.  continuare a ricevere, vita naturale durante, i redditi prodotti dall’azienda.

Non esistendo alcun discendente che potesse succedere nell’azienda, a Laura erano giunte numerose proposte di acquisto, ma la cessione dell’azienda non avrebbe garantito la soddisfazione dei suoi desideri.

Inoltre  nessuno ordinario strumento del nostro ordinamento giuridico era idoneo a soddisfare i suoi interessi.

Ed ecco allora il Trust, prof.Rosati?

I meritevoli interessi della sig.ra Laura sono stati pienamente conseguiti e tutelati con un Trust appositamente progettato e strutturato per lo specifico caso.

 

Quindi molto semplicemente, un Trust in che cosa consiste?

 

E’ un atto , una dichiarazione unilaterale da parte del “disponente”(settlor) con la quale viene “vincolato” tutto o in parte un patrimonio personale e/o aziendale a favore di beneficiari , sotto la gestione e guida di un “trustee” che è un fiduciario che gestire nell’interesse dei beneficiati indicati, il patrimonio segregato dal disponente.

 

Vi sono diverse applicazioni nel nostro ordinamento giuridico in tema di Trust?

 

Indubbiamente ve ne sono molte: nel diritto di famiglia, in caso di separazioni e divorzi, alla liquidazione di aziende in stato di crisi non irreversibile, emissione di prestiti obbliagzionari, gestione di quote societarie, aziende, farmacie, anche in tema di “unioni civili”, nella gestione dell’”social housing” da parte dei comuni, a tutela di marchi famosi , nei rapporti bancari ( i cd. Covenants bancari, nel pegno rotativo, ipoteca ecc.) nello Sport, come strumento a tutela della tifoseria ecc.

 

 

 

 

Una rifessione?

 

 

Ancora il cittadino deve essere educato in tale filosofia che non ha nulla di elusivo!

Naturalmente  vi possono essere atti “border line” posti in essere con finalita’ non certamente lecite, ma queste rappresentano una minima parte rispetto all’immensa platea di utenti che ignorano tale istituto.

 

 

 

 

admin    

    Data pubblicazione: 27/06/2014
    Ultimo aggiornamento: 27/06/2014

Centro di Studi Internazionali “G.B. Dèlfico” © 2009 — design by A.M.