BREVI CENNI SULLO SCIOGLIMENTO DI MATRIMONIO TRA CITTADINI ALBANESI INNAZI AL TRIBUNALE ITALIANO
“Gli immigrati albanesi hanno una “straordinaria capacità di integrazione” e fanno crescere sia l’Italia che l’Albania.” Queste parole del Presidente Napolitano durante la sua visita del 6 marzo a Tirana dimostrano quanto è forte il legame tra i due paesi. Oramai, i cittadini albanesi non vengono in Italia solo per trovare un lavoro dignitoso e cambiare la qualità della loro vita, ma scelgono il paese di fronte anche per studiare o crescere professionalmente e personalmente. Vivere in un altro paese crea diverse problematiche e quelle in ambito familiare sono le più ricorrenti e le più importanti.
Molto spesso le coppie albanesi, che si sono sposate nel loro paese di origine, nel momento in cui il loro rapporto entra in crisi decidono di rivolgersi al Tribunale italiano per la soluzione dei conflitti e magari per far dichiarare la fine del loro matrimonio.
Matrimonio celebrato in Albania e non trascritto in Italia.
Prima di rispondere alle domande relative sul giudice competente e sulla legge materiale e procedurale da applicare, supponiamo che, la coppia non abbia mai trascritto il matrimonio in Italia. L’eventualità qui riportata, si realizza molto più spesso di quanto si pensi, perché tra le coppie straniere si usa di rado trascrivere la loro unione perfezionata nel loro paese. La seguente sentenza chiarisce ogni dubbio nel merito.
Cassazione civ., Sez. Unite, 28 ottobre 1985, n. 5292
“Non vale a escludere la giurisdizione del giudice italiano, in caso di domanda di divorzio tra cittadini stranieri, la circostanza che l'eventuale sentenza sarebbe improduttiva di effetti nel territorio della Repubblica, perché insuscettibile di annotazione nei registri dello stato civile nei quali il matrimonio non è stato mai trascritto.”
La competenza del Giudice italiano
Dopo questa veloce premessa, possiamo addentrarci “nel cuore” della questione.
I cittadini albanesi, residenti in Italia da anni e in possesso di un permesso di soggiorno, godono di tutti i diritti riconosciuti ai cittadini italiani e a quelli comunitari. I regolamenti europei in materia di famiglia sono CE n. 2201/2003, che ha abrogato il regolamento n. 1347/2000, e il regolamento n. 44/2001.
In base all'art. 3 comma 1 lett. a) del Regolamento CE n. 2201/2003 del 27 novembre 2003 “Sono competenti a decidere sulle questioni inerenti al divorzio, alla separazione personale dei coniugi e all'annullamento del matrimonio le autorità giurisdizionali dello Stato membro: a) nel cui territorio si trova – la residenza abituale dei coniugi ...”
Ma perchè questi regolamenti possono essere applicati anche nei confronti dei cittadini extra-comunitari?
La Corte di Giustizia con la sentenza 29 novembre 2007 causa C-68/07 ha precisato che “Il Regolamento n. 2201/2003 si applica anche ai cittadini di Stati terzi che hanno vincoli sufficientemente forti con il territorio di uno degli Stati membri in conformità ai criteri di competenza previsti dal detto regolamento, criteri che si fondano sul principio che deve esistere un nesso di collegamento tra l'interessato e lo Stato membro che esercita la competenza.”
Per tutti I motivi riportati qui sopra, l’Albania ha, sicuramente, dei legami forti e innegabili con l’Italia. Inoltre, l’art. 3 della legge 218/95 “Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato” prevede “La giurisdizione Italiana sussite quando il convenuto è domiciliato o residente in Italia….”
In base a tutti questi motivi, è chiaro che, il Giudice italiano è competente per risolvere le controversie nel ambito familiare nate tra cittadini albanesi, sposati in Albania e residenti in Italia.
La legge applicabile e lo scioglimento del matrimonio tra cittadini albanesi
Però, l' art. 31 comma 1 della legge 218/1995, in merito alla legge applicabile recita
“1. La separazione personale e lo scioglimento del matrimonio sono regolati dalla legge nazionale comune dei coniugi al momento della domanda di separazione o di scioglimento del matrimonio; in mancanza si applica la legge dello Stato nel quale la vita matrimoniale risulta prevalentemente localizzata.”
La normativa albanese in materia di famiglia prevede l'istituto dello scioglimento del matrimonio senza richiedere una pronuncia precedente di separazione e contempla tre forme di divorzio: su comune accordo dei coniugi; per richiesta di uno dei coniugi; per interruzione della vita comune protrattasi da tre anni.
Per questo motivo il Tribunale di Pordenone in un importante sentenza decide di procedere con lo scioglimento del matrimonio tra I coniugi senza passare prima per la separazione giudiziale o consensuale dei coniugi.
“Invero, secondo quanto emerge dalla normativa albanese in materia di famiglia pervenuta a cura del Ministero della Giustizia, l’ordinamento di tale Stato prevede, anzitutto, l’istituto in esame senza richiedere - in linea generale - un pregresso periodo di separazione e contempla, poi, tre forme di divorzio (1. su comune accordo dei coniugi; 2. per richiesta di uno dei coniugi; 3. per interruzione della vita comune protrattasi da tre anni).
Se ne ricava, quindi, che la legge nazionale comune dei coniugi TIZIA e CAIO consente, ove, peraltro, vi sia, come nella specie, accordo sul punto tra i coniugi stessi, il ricorso diretto allo scioglimento del matrimonio senza necessità di previa separazione giudiziale o consensuale degli sposi.”
E’, pero, senza alcun dubbio, la legge italiana che, regola il processo che si svolge in Italia, secondo quanto recita l’art. 12 della legge 218/95.