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Analisi dell'art..53.co.2-3 Dlgsv.231/2007 intema di ANTIRICICLAGGIO parte Seconda del dott.GIACOMO BREDA

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Provvedimento di banca d’italia del 3 Aprile 2013
la verifica della clientela, l’antiriciclaggio e le movimentazioni di valuta
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Premessa legislativa
Con il provvedimento, recante disposizioni attuative in materia di adeguata verifica della clientela, ai sensi dell’art. 7, comma 2 del Decreto Legislativo del 21 Novembre 2007 n.231, emesso in data del 3 Aprile 2013, Banca d’Italia ha precisato che gli intermediari finanziari, a decorrere dal 1° gennaio 2014, dovranno ricorrere agli obblighi rafforzati di adeguata verifica della clientela qualora siano utilizzate banconote di grosso taglio.
Analisi
Con il provvedimento sopracitato Banca d’Italia ha definito nuovi obblighi in capo agli intermediari finanziari a decorrere dal 1° gennaio 2014. In particolare il provvedimento specifica che tali disposizioni sono previste per;
 Banche;
 Poste italiane S.p.A.;
 Istituti di moneta elettronica;
 Istituti di pagamento;
 SIM;
 SGR;
 SICAV;
 Agenti di cambio;
 Intermediari finanziari iscritti ai sensi dell’art.106 del TUB;
 Società fiduciarie di cui all’art. 199 TUF;
 Cassa depositi e prestiti S.p.A.;
 Mediatori creditizi;
 Agenti in attività finanziaria.
Da precisare che il decreto antiriciclaggio (D.Lgs. 231/2007) consente i trasferimenti di contanti superiori a 1.000 euro, solo per il tramite di istituti di credito, Poste Italiane Spa, istituti di moneta elettronica , questi ultimi con alcuni limiti. Tuttavia da quest’anno, dovrà essere prestata particolare attenzione alle operazioni (di qualsiasi natura) poste in essere con l’utilizzo di banconote di grosso taglio (500 euro e 200 euro) per importi unitari superiori a 2.500 euro: in tal caso scatteranno, infatti, specifici approfondimenti da parte dell’intermediario finanziario al fine di escludere fenomeni di riciclaggio.
Nel Provvedimento è chiarito che l’utilizzo di tali banconote presenta un maggiore rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, in quanto agevola il trasferimento di importi elevati di contante rispetto alle banconote di taglio minore, favorendo le transazioni finanziarie non tracciabili.
Nel caso in cui l’operatore di sportello si trovasse a eseguire per conto del cliente un operazione di deposito, di prelievo, di pagamento o di qualsiasi altra operazione con utilizzo di banconote di grosso taglio (500 euro e 200 euro) per importi unitari superiori a 2.500 euro (indipendentemente dalla circostanza che l’operazione preveda, oltre tale importo, l’utilizzo di altri tagli) dovrà prima di effettuare l’operazione , eseguire specifici approfondimenti, anche con il cliente, al fine di verificare che le ragioni alla base di tale operatività consentano di escludere la connessione delle stesse con fenomeni di riciclaggio.
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L’utilizzo di banconote di grosso taglio presenta un maggior rischio di riciclaggio e di
finanziamento al terrorismo: è questo il motivo per il quale il Provvedimento della Banca d’Italia
vincola gli intermediari finanziari agli obblighi rafforzati di adeguata verifica. Ma analizziamo
con ordine le disposizioni.
Il punto cardine del tema è che la disciplina antiriciclaggio impone una adeguata verifica della
clientela anche in rapporto sia alla rischiosità dell’operazione stessa sia all’importo. Appurata
l’effettiva sussistenza dell’obbligo di adeguata verifica, occorre definire se lo stesso debba essere
assolto secondo quale metodologia tra le seguenti;
1) in modo ordinario;
2) in modo semplificato;
3) in modo rafforzato.
Nel provvedimento citato si richiama la metodologia rafforzata.
Una metodologia rafforzata di adeguata verifica della clientela è altresì necessaria ed
obbligatoria nei seguenti casi:
3.1. In presenza di un rischio più elevato di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo,
3.2. Quando il cliente non è fisicamente presente,
3.3. In caso di prestazioni professionali con persone politicamente esposte residenti in un
altro Stato comunitario o in uno Stato extracomunitario.
L’adeguata verifica rafforzata consiste nell’adozione di misure caratterizzate da maggiore
profondità, estensione e frequenza, nelle diverse aree dell’analisi.
Una verifica rafforzata richiede l’acquisizione di informazioni ulteriori rispetto ai dati
identificativi ordinariamente previsti (possono essere richiesti, ad esempio, informazioni relative
ai familiari, conviventi, soggetti in affari) oppure l’acquisizione di ulteriori informazioni
sull’esecutore e il titolare effettivo, in particolare con riferimento alle operazioni occasionali,
possono essere acquisite informazioni sulla natura e lo scopo delle stesse.
Con riferimento ai rapporti continuativi, possono esserci indagini più approfondite sulla natura
e sullo scopo del rapporto. Certamente si noterà che tale procedura porterà ad una maggiore
intensità, ad una maggiore attenzione dei movimenti del conto corrente ed una maggiore
frequenza nel monitoraggio del soggetto.
Qualora non siano fornite valide motivazioni, gli intermediari dovranno astenersi
dall’effettuazione dell’operazione e dalla prosecuzione del rapporto continuativo
instaurato. L’intermediaro potrà, in base alle informazioni raccolte e all’atteggiamento
del cliente, valutare la possibilità di inviare una segnalazione di operazione sospetta.
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Dott. Giacomo Breda1
Dottore Commercialista, Saipa, Crcmp
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admin    

    Data pubblicazione: 31/01/2014
    Ultimo aggiornamento: 31/01/2014

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