Linee guida del Ministero dell’Economia in merito all’antiriciclaggio
Premessa legislativa
Il Decreto legislativo n. 231/2007 ha attuato la direttiva 2005/60/CE per la prevenzione dell’utilizzodi denaro e/o di strumenti equivalenti nel sistema finanziario internazionale a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo.
Analisi
Ai sensi dell’art.53, commi 2 e 3, del D.Lgs. 231/2007, la vigilanza sui professionisti a fini antiriciclaggio è attribuita alla Guardia di Finanza e agli Ordini professionali in via concorrente, anche se allo stato attuale la relativa funzione è esercitata esclusivamente dalle Fiamme Gialle.
L’unità operativa preposta al controllo dovrà accertare la legittimazione all’esercizio dell’attività (iscrizione ad albo o registro) e la struttura organizzativa del professionista ispezionato, nonché l’eventuale suddivisione dei ruoli e delle responsabilità a fini antiriciclaggio. Durante i controlli si dovrà ad esempio accertare la corretta conservazione e la reperibilità dei dati registrati; nell’ipotesi di registro cartaceo, invece, si dovrà accertare il rispetto dei requisiti richiesti ex legge, quali la numerazione progressiva, la sigla in ogni pagina del professionista o di un collaboratore autorizzato per iscritto e l’indicazione complessiva del numero delle pagine unitamente alla firma dei suddetti soggetti nell’ultimo foglio del registro il quale dovrà essere tenuto in maniera ordinata e leggibile e senza spazi bianchi o abrasioni.
In particolare, secondo le linee guida del MEF:
Il registro antiriciclaggio cartaceo può essere esibito alla GdF entro tre giorni dalla richiesta degli organi accertatori e non è necessario trascrivere in archivio informatico i dati del titolare effettivo.
L'orientamento del MEF è quello di ritenere valido l'intervallo dei tre giorni fra richiesta e data di consegna (come peraltro si legge anche nell'allegato tecnico n. 6, alla circolare interna della GdF n. 83607 del 19 marzo 2013) non solo per i dati futuri, anche per gli attuali archivi cartacei.
Anche quando gli studi professionali si avvalgano di collaboratori, gli obblighi antiriciclaggio atterranno esclusivamente al titolare dello studio.
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Ma i collaboratori di studio che agiscono attraverso una specifica e propria
partita Iva?
Il MEF chiarisce che: “la tenuta dell'archivio e gli obblighi di adeguata
verifica sono esclusivamente da ritenersi in capo al titolare dello studio”.
Di conseguenza il collaboratore con o senza partita iva autonoma, anche
se incaricato di svolgere alcune funzioni di carattere professionale (per
esempio, tenuta di alcune contabilità, predisposizioni di pareri, ecc.) non
sarà assoggettato ad assolvere in proprio l’obbligo antiriciclaggio.
Con riferimento all’adeguata verifica, un tema di rilievo riguarda le molte
difficoltà di individuare il titolare effettivo nei casi in cui il pacchetto di
controllo sia gestito da società fiduciarie residenti in Paesi esteri.
Secondo le linee guida del MEF, in tal caso, il soggetto fiduciante estero
non sarà tenuto a fornire al professionista adeguate informazioni in
merito. Ma il professionista dovrà valutare se dar corso alla
prestazione professionale o astenersi e successivamente valutare se
compiere la segnalazione di operazione sospetta.
In tema di riciclaggio appare necessario segnalare anche un importante
argomento attinente il tema dell’antiriciclaggio, in particolare la cosiddetta
adeguata verifica della clientela.
Un successivo chiarimento del MEF riguarda i revisori o i sindaci revisori
per i quali si afferma che ai sensi dell'art. 38, comma 1-bis, D.Lgs.
231/07, i trenta giorni per la trascrizione dell'incarico nell’archivio unico
informatico o cartaceo che sia, decorrono dalla data d’accettazione
dell'incarico da parte del professionista.
Dott. Giacomo Breda1
Dottore Commercialista, Saipa, Crcmp
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