La responsabile dell'ufficio estero Albania della BTS Rosati di monteprandone & partners Law firm (Norton & Lanciotti Law consulting ltd-UK), avv.Fabiola Ismaili dello studio Ismaili & Rota Law firm di Tirana ci ha fornito gli ultimi aggiornamenti di ordine fiscale ed aziendale per tutti coloro che intendono investire in Albania.
La BTS Rosati di Monteprandone & partners Law firm è a disposizione di tutti coloro che possono essere interessati contatttando direttamente lo studio alla seguente email: info.btsconsultant@gmail. com ( oppure visitare sito:www.btsrosatidimonteprandonelawfirm.com)
Ora, leggete attentamente le ultime news!
AGGIORNAMENTI SUL SISTEMA FISCALE ALBANESE
A PARTIRE DAL GENNAIO 2014
Il 28 dicembre 2013 il Parlamento albanese ha approvato delle modifiche in ambito fiscale, contenute in un pacchetto di 8 leggi, relative all’imposta sul reddito dal lavoro, l’imposta sulla piccola imprenditoria, sulle accise e l’IVA.
Attraverso questo lavoro si cercherà di illustrare sommariamente le questioni più incisive contenute nelle leggi di modifica, che entrano in vigore dal gennaio 2014.
IMPOSTA SUL REDDITO DAL LAVORO
Gli stipendi fino a 30.000 lek (213,00 €) al mese continuano a non essere soggetti al pagamento dell’imposta sul reddito dal lavoro. Invece, saranno penalizzati da queste modifiche i dipendenti che percepiscono un reddito personale dal lavoro superiore ai 130.000 lek al mese (926,00 €), i quali d’ora in poi verseranno un’imposta di valore superiore.
I contribuenti sono stati divisi in 3 scaglioni, come segue:
da 0 – 30.000 lek (213,00 €) | 0% di aliquota |
Da 30.000 – 130.000 (926,00 €) | 13 % sulla differenza sopra i 30.000 |
Più di 130.000 | 13.000 lek (92,00€) + 23% sulla differenza sopra i 130.000 |
Il previgente regime fiscale prevedeva un’imposta fissa del 10 % per gli stipendi da 30.000 lek a 130.000 lek al mese, mentre dal gennaio 2014, l’aliquota per questa categoria sarà del 13%, applicandola sulla differenza tra la retribuzione lorda personale e lo stipendio minimo di questa fascia (30.000 lek).
Questo significa che, chi percepisce uno stipendio di 40.000 lek (285,00€), verserà un’imposta di 1300 lek (9,00€), mentre prima il valore del contributo era 4000 lek (28,00 €).
Come premesso, i contribuenti che pagheranno un valore più alto d’imposta saranno quelli appartenenti al terzo scaglione, vale a dire i dipendenti che percepiscono uno stipendio superiore a 926,00 € al mese.
Per semplificare portiamo un altro esempio. Chi percepisce uno stipendio di 140.000 lek al mese, prima delle modifiche pagava un imposta di 14000 lek (99,00€), mentre adesso verserà 15.300 lek (109,00€) al mese.
IMPOSTA SULLA PICCOLA IMPRENDITORIA
La suddivisione in due categorie dei soggetti contribuenti per la piccola imprenditoria rimane invariata.
I soggetti con un reddito lordo annuo, che comprende la circolazione delle merci, gli utili realizzati, i redditi da proprietà mobiliari e immobiliari, fino a 2.000.000,00 lek (14.252,00 €), saranno sottoposti a una quota fissa di imposta di 25.000 lek (178,00 €) annui, invece dei 106,00€ precedenti.
L’aliquota applicata alla seconda categoria, che comprende le imprese che hanno un reddito da 2.000.000 lek fino a 8.000.000,00 lek (57.000,00 €), sarà 7,5%.
Per tutte le altre imprese il valore dell’imposta applicata sul reddito annuale si porta a 15%.
QUESTIONI PROCEDURIALI
Un’altra importante modifica, apportata con il pacchetto fiscale in vigore dall’inizio di quest’anno, è il nuovo limite di pagamento in contanti, fissato a 150.000 lek (1068,00€), invece dei 300.000 lek precedenti.
Il risultato del controllo fiscale deve essere contestato entro 15 giorni dalla comunicazione dello stesso, e non più entro 5 giorni, come previsto prima.
In caso di ricorso contro la procedura di controllo relativa al pagamento degli obblighi fiscali, il contribuente può mettere a disposizione delle autorità una garanzia bancaria, fino alla perfezione di detta procedura, diversamente dal regolamento precedente, che imponeva il pagamento della differenza presunta.
IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (TVSH)
A partire dal 1 aprile 2014, si prevede l’esonero dal pagamento dell’IVA per il rifornimento di medicinali e assistenza medica, che fino ad ora erano sottoposti ad un’aliquota di 10%.
A partire dal 1 gennaio 2014, il rimborso dell’IVA deve essere fatto entro 60 giorni dalla presentazione della richiesta da parte del contribuente.