Centro di Studi Internazionali “G.B. Dèlfico” — Atri (Te)

interessante commento ad una decisione della Alta Corte di Giustizia dello sport a cura avv.Rombola'-causa patrocinata dall'avv.Rosa Petruccelli del foro di Perugia

Commento a decisione n. 28/2013 dell’Alta Corte di Giustizia Sportiva

 

Il 9 settembre u.s., l’Alta Corte di Giustizia Sportiva si è pronunciata nei confronti del ricorso presentato dall’A.S.D. Valfabbrica, difesa dall’avv. Rosa Petruccelli del Foro di Perugia, contro la decisione del Comitato Regionale Umbro di escludere la ricorrente dal Campionato di Eccellenza (C.U. n. 3/bis del 18.07.2013, così come ribadito dal medesimo Comitato Regionale con delibera del 06.08.2013, pubblicata nel C.U. n.8 del 06.08.2013 a seguito del reclamo del 24.07.2013).

L’Alta Corte ha rigettato il ricorso dell’associazione sportiva dilettantistica del perugino, suffragando la propria decisione con un’ampia motivazione, in risposta alle deduzioni della ricorrente.

In essa confluiscono diverse importanti tematiche giuridico-sportive, quali la responsabilità oggettiva delle società, l’illecito sportivo ed i principi di correttezza, lealtà e probità nello sport, così come sanciti all’art. 1 comma I del Codice di Giustizia Sportiva.

L’esclusione era stata decisa a seguito di un presunto tentativo di illecito sportivo, perpetrato dall’ex tecnico della compagine umbra, al fine di alterare il risultato di una gara del Campionato di Promozione, che aveva portato all’applicazione del criterio di responsabilità oggettiva della società, per fatto di un suo tesserato.

A tale proposito, va precisato che è attualmente pendente avanti al Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport un ricorso dell’allenatore per ottenere l’annullamento della condanna.

In seguito all’applicazione della sanzione, l’A.S.D. Valfabbrica si era trovata a dover scontare una forte penalizzazione in classifica (10 punti in prima istanza, poi ridotti a 2 in sede di ricorso), con la conseguenza di perdere il primato in classifica, ottenuto sino a quel momento nonché la possibilità di accedere alle gare di spareggio per la promozione, dovendo così “accontentarsi” della sola opportunità di disputare i play-off, utili al fine di un eventuale ripescaggio.

Ciò nonostante, vista l’ampia capacità sportiva della ricorrente, il 02.06.2013, la stessa vinceva la finale dei play-off, cui seguiva lo spareggio contro l’A.S.D. Gm10, disputatosi l’11.06.2013, anch’esso appannaggio della A.S.D. Valfabbrica.

Cosicché, quella che doveva essere una decisione quasi routinaria da parte del Comitato Regionale Umbro, rivelatosi comunque inflessibile nei confronti della ricorrente, costretta a pagare un conto salatissimo per il fatto di un suo tesserato (peraltro ancora da passare in giudicato, vista la pendenza di un nuovo giudizio di fronte al T.N.A.S.), ha causato, successivamente, il proporsi di un nuovo reclamo, resosi indispensabile per rispetto delle imprese sportive dell’A.S.D. Valfabbrica, capace di ribaltare - sul campo - il verdetto dei tribunali.

Infatti, a seguito della vittoria sull’A.S.D. Gm10, la ricorrente conquistava, di fatto, il diritto ad essere ripescata nel Campionato di Eccellenza Umbra, dimostrando, se non altro, di meritare il primato in classifica che le era stato tolto d’imperio qualche settimana prima.

A seguito della sconfitta nella gara del 2 giugno, l’A.S.D. Gm10 presentava istanza alla Corte Federale della F.I.G.C., in cui chiedeva di escludere la società Valfabbrica dalla classifica per eventuale ripescaggio, invocando una riserva che sarebbe stata presentata prima della sfida decisiva.

Tale incontro veniva prima omologato, come si evince dal C.U. n. 140 del 12.06.2013 e successivamente non più riconosciuto, con C.U. n. 3/bis del 18.07.2013.

Nella motivazione di quest’ultimo comunicato, si legge che l’A.S.D. Valfabbrica sarebbe stata esclusa dal ripescaggio ai sensi della lettera c), n. 5 del C.U. n. 88 del 02.02.2013, avendo riportato nelle ultime tre stagioni sportive condanna per illecito sportivo, con richiamo al provvedimento della Commissione Disciplinare Nazionale per il presunto tentativo di illecito perpetrato dall’ex allenatore della società umbra.

Alla pronuncia del 18 luglio, è seguito un nuovo ricorso del Valfabbrica, che ha dato vita ad un procedimento conclusosi ufficialmente solo il 03.10.2013, data di deposito della sentenza da parte dell’Alta Corte di Giustizia Sportiva.

Tale sostanziosa premessa risulta indispensabile per una giusta comprensione dei temi del processo, nonché al fine di una corretta analisi giuridica dei fatti in commento.

In primo luogo, si discute sull’opportunità di accumunare, nel trattamento sanzionatorio, i due tipi di responsabilità, diretta ed oggettiva, che implicano, per definizione, un diverso grado di partecipazione all’illecito da parte della società sanzionata.

Nei fatti, la società umbra è stata penalizzata per un presunto (e quindi non comprovato) tentativo di illecito del suo allenatore dell’epoca, nonostante la mancata consumazione dell’illecito stesso e la vincita sul campo della partita incriminata.

Come evidenziato dall’avv. Petruccelli, la pretesa di una nuova esclusione in base al medesimo fatto illecito, a seguito della riconquista sul campo del diritto di accedere al Campionato di Eccellenza, andrebbe a determinare una sproporzione della sanzione inflitta al responsabile oggettivo, rispetto a quella comminata all’autore dell’illecito.

In proposito, sono stati invocati i principi di correttezza, lealtà e probità sportiva, ai basi ai quali l’organo giudicante avrebbe il dovere di interpretare le norme ambigue in senso favorevole al destinatario della misura sanzionatoria nonché il principio di ragionevolezza nell’applicazione delle norme stesse.

A nostro avviso, bene ha fatto la difesa della ricorrente a sostenere la violazione dei suddetti principi da parte delle Autorità Sportive (riconducibile anche e soprattutto alle imprecisioni dei soggetti che hanno dettato le norme).

Di notevole portata, inoltre, il peso specifico attribuibile al precedente, non vincolante, dell’U.S. Campobasso, ammesso al ripescaggio nella stagione 2010/2011, nonostante la condanna per illecito sportivo.

Inoltre, non si dimentichi che l’originaria sanzione comminata al Valfabbrica (10 punti di penalizzazione e 5.000,00 Euro di ammenda) è stata poi ridotta a 2 punti di penalizzazione ed a 1.500,00 Euro di ammenda dalla Commissione Disciplinare Nazionale, persuasa dall’avv. Petruccelli dell’estraneità della società al presunto fatto illecito.

D’altronde, non si possono non condividere i rilievi dell’Alta Corte, la quale, nel motivare la propria decisione, rammenta che “il sistema sportivo esige, nei confronti di tutti coloro che operano in un’associazione sportiva nella qualità di giocatori tesserati, di preposti a settori anche circoscritti o di soggetti rivestiti di funzioni organizzative o tecniche di allenamento e formazione, un’elevata sensibilità ai principi di lealtà e correttezza nelle loro attività; ciò a maggior ragione nello sport dilettantistico, in cui sono prevalenti gli interessi dei giovani e della loro formazione”.

Rimane il dubbio sul fatto che tale riflessione – che, come detto, ci trova pienamente d’accordo in linea di principio – possa riguardare il caso di specie, dal momento che l’illecito in parola non riveste i crismi della gravità, poiché si è trattato pur sempre di un presunto mero tentativo di illecito sportivo, in ambito al quale la società ricorrente non avrebbe avuto alcun ruolo, né propulsivo, né acquiescente.

A questo proposito, non si può fare a meno di notare che la precedente decisione della C.D.N. sulla vicenda (che - come sopra evidenziato - ha diminuito la pena in termini di ammenda e punti in classifica), dimostra come l’istituto della responsabilità oggettiva non vada più trattato alla medesima stregua della responsabilità diretta delle società, nel senso in cui la prima meriti un trattamento sanzionatorio più lieve, qualora la società dimostri la propria assoluta estraneità al presunto fatto illecito (cfr. caso Doni-Atalanta, uno dei primi precedenti in cui i giudici federali hanno nettamente distinto i due tipi di responsabilità, anche sotto il profilo sanzionatorio).

Ben più grave, ad avviso di chi scrive, si è rivelata l’esclusione dal ripescaggio (successiva alla finale dei play-off) per la A.S.D. Valfabbrica, alla quale è stato concesso, da parte delle Autorità sportive competenti, di partecipare alle competizioni per l’accesso alla serie superiore, senza curarsi della possibilità (e, forse, intimamente, denegando tale ipotesi) che la compagine sanzionata sarebbe riuscita a conquistare, sul campo, un diritto che le era stato tolto per responsabilità oggettiva.

Infatti, dal momento che l’esclusione dal concorso (leggasi, ripescaggio) doveva riguardare, ex C.U. n. 88 del 02.02.2013, “le società che nelle ultime stagioni sportive siano state condannate per illecito sportivo”, tanto valeva inibire alla compagine sanzionata anche la partecipazione ai play-off, che sarebbero serviti per comporre la graduatoria per gli eventuali ripescaggi di inizio stagione.

Da ultimo, è appena il caso di ricordare come sia, ad oggi, pendente di fronte al T.N.A.S. un giudizio di impugnazione da parte dell’ex tecnico del Valfabbrica, che potrebbe revisionare, se non ribaltare, la precedente pronuncia.

La situazione processuale, così come delineata in questa sede, offre numerosi spunti di riflessione, sia di diritto sostanziale, che procedurale.

Da una parte, la nobile lotta contro ogni illecito sportivo, fattispecie di assoluta deprecabilità, che dovrebbe essere contrastata dalle Autorità sportive competenti così come, aggiungiamo noi, dalle società sportive di qualsiasi livello (professionale o dilettantistico).

Dall’altra, il rispetto delle norme processuali e dei principi informatori del Codice Sportivo, quali la lealtà, la correttezza e la probità, che dovrebbero essere seguiti non solo dai tesserati e dai dirigenti delle società di calcio, ma anche dai soggetti preposti ad organizzare e gestire le competizioni, compresi i Comitati Regionali.

 

 

AVV. CARLO ROMBOLA’

 

admin    

    Data pubblicazione: 09/10/2013
    Ultimo aggiornamento: 09/10/2013

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